Art. 19
In vigore dal 25 lug 1985
1. Il gruppo è gestito da uno o più persone fisiche nominate nel contratto di gruppo o con decisione dei membri.
Non possono essere amministratori di un gruppo le persone che:
- in base alla legge che è loro applicabile, o
- in base alla legge interna dello stato in cui ha sede il gruppo, o
- in seguito ad una decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in uno stato membro,
non possono far parte dell'organo di amministrazione o di direzione di una società, non possono amministrare un'impresa o non possono agire in qualità di amministratori di un gruppo europeo di interesse economico.
2. Per i gruppi iscritti nei suoi registri ai sensi dell', uno stato membro può prevedere che una persona giuridica possa fungere da amministratore purché designi uno o più rappresentanti, persone fisiche, che devono essere indicati ai sensi dell', lettera d).
Se uno stato membro si avvale di tale facoltà, deve disporre che al/ai reppresentante/i incomba la stessa responsabilità che incomberebbe loro se fossero essi stessi amministratori del gruppo.
I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche a tali rappresentanti.
3. Il contratto di gruppo o, in assenza di questo, una decisione unanime dei membri, stabilisce le condizioni di nomina e di revoca dell'amministratore o degli amministratori e ne fissa i poteri.
Storico versioni
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