Art. 26

In vigore dal 25 lug 1985
1. La decisione di ammettere nuovi membri è presa dai membri del gruppo all'unanimità. 2. Ogni nuovo membro risponde dei debiti del gruppo, compresi quelli risultanti dall'attività del gruppo anteriore alla sua ammissione, alle condizioni stabilite dall'articolo 24. Egli può tuttavia essere esonerato, mediante una clausola del contratto di gruppo o dell'atto di ammissione, dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione. Questa clausola è opponibile ai terzi, alle condizioni di cui all', paragrafo 1 soltanto se sia stata pubblicata conformemente all'.
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