Art. 30
In vigore dal 25 lug 1985
Salvo disposizione contraria del contratto di gruppo e fatti salvi i diritti acquisiti da una persona in virtù dell', paragrafo 1 o dell', paragrafo 2, il gruppo, quando un membro cessi di farne parte, continua tra gli altri membri alle condizioni previste dal contratto di gruppo o stabilite con decisione unanime dei membri.
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