Art. 32

In vigore dal 25 lug 1985
1. A richiesta di ogni interessato o dell'autorità competente, il giudice deve pronunciare lo scioglimento del gruppo in caso di violazione degli o 12, o dell', paragrafo 3, salvo che la situazione del gruppo non possa essere regolarizzata e non lo sia effettivamente prima della decisione di merito. 2. A richiesta di un membro, il giudice può pronunciare lo scioglimento del gruppo per giusta causa. 3. Uno stato membro può prevedere che il giudice, a richiesta di un'autorità competente, possa pronunciare lo scioglimento di un gruppo avente sede nel territorio dello stato da cui dipende detta autorità in tutti i casi in cui il gruppo, con la sua attività, contrasta con l'interesse pubblico di tale stato, qualora questa possibilità sia prevista dalla sua legislazione per le società iscritte o altri enti giuridici soggetti alla legislazione stessa.
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