Art. 37

In vigore dal 25 lug 1985
1. Ogni termine più lungo eventualmente previsto dal diritto nazionale applicabile è sostituito dal termine di prescrizione di cinque anni dalla pubblicazione, conformemente all', della cessazione della qualità di membro del gruppo per le azioni contro tale membro relative ai debiti risultanti dall'attività del gruppo anteriore a tale cessazione. 2. Ogni termine più lungo eventualmente previsto dal diritto nazionale applicabile è sostituito dal termine di prescrizone di cinque anni dalla pubblicazone, conformemente all', della chiusura della liquidazione del gruppo per le azioni contro un membro del gruppo relative ai debiti risultanti dall'attività del gruppo.
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