Art. 43

Art. 43

In vigore dal 25 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1989, eccetto gli articoli 39, 41 e 42 che sono applicabili sin dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. POOS (1) GU n. C 14 del 15. 2. 1974, pag. 30 e GU n. C 103 del 28. 4. 1978, pag. 4. (2) GU n. C 163 dell'11. 7. 1977, pag. 17. (3) GU n. C 108 del 15. 5. 1975, pag. 46. (1) GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.
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