Art. 6

Si considera che sussistano le condizioni economiche quando:

In vigore dal 16 lug 1985
1) le merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento: a) non sono prodotte nella Comunità; b) non vi sono prodotte in quantità sufficiente: c) non possono essere messe a disposizione dell'operatore entro termini convenienti dai produttori stabiliti nella Comunità; d) sono prodotte nella Comunità, ma non possono essere utilizzate in quanto il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista; e) sono prodotte nella Comunità, ma non hanno la qualità e le caratteristiche necessarie per permettere all'operatore di produrre i prodotti compensatori richiesti; f) sono prodotte nella Comunità, ma non possono essere utilizzate in quanto non conformi alle esigenze espresse dall'acquirente dei prodotti compensatori nei paesi terzi; g) sono prodotte nella Comunità, ma non possono essere utilizzate in quanto i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci di importazione per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale. 2) Le merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento: a) sono fornite per l'esecuzione di un contratto di lavorazione per conto; b) sono importate nel contesto di un'operazione priva di carattere commerciale. 3) Le operazioni di perfezionamento riguardano: a) riparazioni di merci, comprese la loro revisione e la loro messa a punto; b) manipolazioni usuali di cui possono formare oggetto le merci in virtù delle disposizioni comunitarie relative a depositi doganali e zone franche; c) operazioni realizzate successivamente in uno o più Stati membri con merci di importazione che abbiano già formato oggetto di un'autorizzazione rilasciata previo esame delle condizioni economiche di cui al punto 1. 4) Il valore di ciascuna specie di merce da importare in virtù di un'autorizzazione non è superiore, per operatore e anno civile, ad un importo determinato secondo la procedura prevista dall', paragrafi 2 e 3.
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