Art. 5

In vigore dal 16 lug 1985
L'autorità doganale concede l'autorizzazione nei casi in cui il regime di perfezionamento attivo può contribuire a creare le condizioni più favorevoli all'esportazione dei prodotti compensatori purché non sia recato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari (condizioni economiche).
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