Art. 4

L'autorizzazione è concessa solamente:

In vigore dal 16 lug 1985
a) alle persone stabilite nella Comunità. Tuttavia, quando si tratta di importazioni prive di carattere commerciale, l'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite fuori della Comunità; b) alle persone che offrono tutte le garanzie ritenute utili dall'autorità doganale; c) quando, fatto salva l'utilizzazione delle merci di cui all', paragrafo 3, lettera h), ultimo trattino, è possibile individuare le merci d'importazione nei prodotti compensatori o, nel caso contemplato all'articolo 2, quando è possibile accertare se sussistono le condizioni previste per le merci equivalenti.
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