Art. 4
L'autorizzazione è concessa solamente:
In vigore dal 16 lug 1985
a) alle persone stabilite nella Comunità. Tuttavia, quando si tratta di importazioni prive di carattere commerciale, l'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite fuori della Comunità;
b) alle persone che offrono tutte le garanzie ritenute utili dall'autorità doganale;
c) quando, fatto salva l'utilizzazione delle merci di cui all', paragrafo 3, lettera h), ultimo trattino, è possibile individuare le merci d'importazione nei prodotti compensatori o, nel caso contemplato all'articolo 2, quando è possibile accertare se sussistono le condizioni previste per le merci equivalenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1999:oj#art-4