Art. 9

In vigore dal 16 lug 1985
Qualora l'autorità doganale ritenga opportuna una consultazione a livello comunitario per accertarsi che sussistano le condizioni economiche che permettono il rilascio di un'autorizzazione, lo Stato membro da cui essa dipende sottopone il caso alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri. Il termine entro il quale il caso deve essere sottoposto alla Commissione è stabilito conformemente alla procedura prevista all', paragrafi 2 e 3. In questo caso, l' può essere applicato mutatis mutandis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1999:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo