Art. 14

In vigore dal 16 lug 1985
1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro cui i prodotti compensatori devono avere ricevuto una delle destinazioni di cui all'. Tale termine viene determinato tenendo conto della durata necessaria per la realizzazione delle operazioni di perfezionamento e per lo smercio dei prodotti compensatori. 2. I termini decorrono dalla data in cui le merci non comunitarie sono poste sotto il regime di perfezionamento attivo. L'autorità doganale può prorogare tali termini a richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione. Per motivi di semplificazione si può decidere che i termini la cui decorrenza inizia durante un mese civile o un trimestre scadano l'ultimo giorno di un mese civile o di un trimestre successivo, secondo i casi. 3. In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale stabilisce il termine entro cui le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Questo termine decorre dalla data di esportazione dei prodotti compensatori ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti. 4. Si possono stabilire termini specifici, conformemente alla procedura di cui all', paragrafi 2 e 3, per talune operazioni di perfezionamento o per talune merci d'importazione.
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