Art. 11
In vigore dal 16 lug 1985
1. Nell'autorizzazione sono stabilite le condizioni in cui il regime è utilizzato.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorità doganale di qualsiasi elemento intervenuto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul suo mantenimento o sul suo contenuto.
3. Se le circostanze in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata sono mutate, l'autorità doganale modifica di conseguenza l'autorizzazione stessa.
Storico versioni
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