Art. 8

In vigore dal 16 lug 1985
Se l'autorità doganale ritiene che le condizioni economiche richieste sussistano in casi diversi da quelli previsti agli , l'autorizzazione è concessa per un periodo limitato che non può essere superiore a nove mesi. Gli elementi della domanda di autorizzazione riguardanti le condizioni economiche sono trasmessi alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. Il periodo entro il quale questa comunicazione va trasmessa alla Commissione è stabilito conformemente alla procedura prevista all', paragrafi 2 e 3. L'autorità doganale può prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione, a richiesta del titolare di quest'ultima, quando non sono adottate in tempo utile disposizioni in materia, conformemente alla procedura di cui all', paragrafi 2 e 3.
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