Art. 3

In vigore dal 16 lug 1985
1. Il ricorso al regime di perfezionamento attivo è subordinato al rilascio, da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui sono effettuate le operazioni di perfezionamento, di un'autorizzazione di perfezionamento attivo, qui di seguito chiamata « autorizzazione ». 2. L'autorizzazione è rilasciata a richiesta della persona che procede o fa procedere alle operazioni di perfezionamento. Questa persona è tenuta a fornire nella sua domanda le informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione. 3. L'autorizzazione può valere secondo i casi per una o più operazioni di perfezionamento.
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