Art. 1
In vigore dal 16 lug 1985
1. Il presente regolamento fissa le norme applicabili al regime di perfezionamento attivo.
2. Fatto salvo l'articolo 2, il regime di perfezionamento attivo permette, alle condizioni previste dal presente regolamento, di sottoporre a lavorazione nel territorio doganale della Comunità, per far loro subire una o più operazioni di perfezionamento:
a) merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione;
b) merci immesse in libera pratica con rimborso o abbuono dei relativi dazi all'importazione qualora esse siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) merci d'importazione: le merci non comunitarie che hanno formato oggetto delle formalità di assoggettamento al regime di perfezionamento attivo nell'ambito del sistema della sospensione o che hanno formato oggetto delle formalità di immissione in libera pratica in virtù delle disposizioni dell' nell'ambito del sistema del rimborso;
b) merci comunitarie: le merci:
- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;
- provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro;
- ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino, oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino;
c) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle previste alla lettera b).
Fatti salvi gli accordi conclusi con taluni paesi terzi per l'applicazione del regime del transito comunitario, sono altresì considerate non comunitarie le merci che, benché soddisfino le condizioni previste alla lettera b), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state esportate fuori da tale territorio;
d) merci equivalenti: le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d'importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori;
e) persona:
- una persona fisica,
- una persona giuridica,
- oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciute come aventi la capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica;
f) titolare dell'autorizzazione: persona alla quale è stata rilasciata un'autorizzazione di perfezionamento attivo;
g) operatori: le persone che effettuano totalmente o parzialmente operazioni di perfezionamento;
h) operazioni di perfezionamento:
- lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci;
- trasformazione delle merci.
- riparazione delle merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;
- utilizzazione di talune merci, definite secondo la procedura di cui all', paragrafi 2 e 3, che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che consentono o facilitano l'ottenimento di tali prodotti, anche se tali merci scompaiono totalmente o parzialmente nel corso della loro utilizzazione;
i) prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento;
j) merci non lavorate: le merci d'importazione che non hanno subito operazioni di perfezionamento;
k) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
l) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
m) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane;
n) sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 2, lettera a);
o) sistema del rimborso: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 2, lettera b);
p) tasso di rendimento: la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuti in occasione del perfezionamento di una determinata quantità di merci d'importazione. Articolo 2
1. Quando sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, e fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità doganale permette che:
a) i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti;
b) i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati fuori della Comunità precedentemente all'importazione di merci d'importazione.
2. Le merci equivalenti devono essere della stessa qualità e possedere le stesse caratteristiche delle merci d'importazione. Tuttavia, in casi particolari determinati secondo la procedura di cui all', paragrafi 2 e 3, può essere ammesso che le merci equivalenti si trovino in una fase di fabbricazione più avanzata delle merci di importazione.
3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le merci d'importazione si trovano nella situazione doganale delle merci equivalenti e queste ultime nella situazione doganale delle merci d'importazione.
4. Le misure dirette a vietare o a limitare il ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all', paragrafi 2 e 3.
5. Qualora si applichi il paragrafo 1, lettera b), e i prodotti compensatori siano passibili di dazi all'esportazione se non fossero esportati nell'ambito di un'operazione di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione deve costituire una garanzia per assicurare il pagamento di questi dazi nell'eventualità in cui l'importazione delle merci d'importazione non avvenga entro il termine stabilito.
TITOLO II
Rilascio dell'autorizzazione
Storico versioni
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