Art. 31
In vigore dal 16 lug 1985
1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, ad eccezione degli , sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato.
b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione.
Storico versioni
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