Art. 26
In vigore dal 16 lug 1985
Un'esportazione temporanea di prodotti compensatori effettuata a norma dell', paragrafo 1, non è considerata un'esportazione ai sensi dell', salvo se detti prodotti non sono reimportati nella Comunità entro i termini stabiliti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1999:oj#art-26