Art. 21

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, i prodotti compensatori

In vigore dal 16 lug 1985
a) sono soggetti ai dazi all'importazione loro applicabili se: - sono immessi in libera pratica e figurano nell'elenco adottato conformemente alla procedura prevista all', paragrafi 2 e 3, e nella misura in cui corrispondano proporzionalmente alla parte esportata dei prodotti compensatori non compresi in detto elenco. Tuttavia il titolare dell'autorizzazione può sollecitare la tassazione di detti prodotti alle condizioni di cui all'; - sono soggetti ad imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune e se le disposizioni adottate conformemente alla procedura prevista all', paragrafi 2 e 3, lo prevedano; b) che sono stati posti in zona franca o assoggettati ad uno dei regimi doganali di cui all', paragrafo 2, lettera a), b) o d), sono soggetti ai dazi all'importazione determinati secondo le norme applicabili in materia di zona franca o nell'ambito del regime doganale in questione. Tuttavia - l'interessato può chiedere una tassazione conforme all'; - nei casi previsti all', paragrafo 2, lettere a) e b), l'importo dei dazi all'importazione deve essere almeno pari a quello determinato secondo le disposizioni dell'; c) possono essere soggetti alle norme di tassazione previste dal regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (1), se le merci di imporatzione potevano essere assoggettate a detto regime; d) beneficiano di un trattamento tariffario favorevole per la loro destinazione particolare, qualora detto trattamento sia previsto per merci identiche importate; e) sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, qualora detta franchigia sia prevista dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali per merci identiche importate (2). 2. Allorché vengono immessi in libera pratica, i residui e rottami di cui all', paragrafo 2, lettera e), sono soggetti ai dazi all'importazione loro applicabili. TITOLO IV Operazioni di perfezionamento da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità
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