Art. 20

In vigore dal 16 lug 1985
1. Fatti salvi il paragrafo 2 e l', allorché un debito doganale sorge, l'importo di detto debito viene determinato in base agli elementi di tassazione specifici per le merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione di assoggettamento di dette merci al regime di perfezionamento attivo. 2. Le merci di importazione che al momento previsto dal paragrafo 1 soddisfino le condizioni per beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito di contingenti tariffari o di massimali tariffari possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale eventualmente previsto per merci identiche alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
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