Art. 19
In vigore dal 16 lug 1985
1. La conclusione del regime di perfezionamento attivo avviene in base ai quantitativi delle merci d'importazione che corrispondono ai prodotti compensatori cui è riservata una delle destinazioni di cui all', paragrafi 1 e 2, oppure in base ai quantitativi di merci non lavorate cui è riservata una di dette destinazioni.
2. Le condizioni di determinazione dei quantitativi di merci d'importazione di cui al paragrafo 1 possono essere stabilite secondo la procedura prevista all', paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1999:oj#art-19