Art. 23
In vigore dal 16 lug 1985
Il ricorso al sitema del rimborso è possibile per tutte le merci, eccetto quelle che, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica,
- sono soggette a restrizioni quantitative all'importazione;
- possono beneficiare di un regime tariffario preferenziale all'interno di contingenti o di massimali ripartiti;
- sono soggette ad un prelievo agricolo o ad altra tassazione all'importazione prevista nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.
Inoltre, il ricorso al sistema del rimborso è possibile soltanto a condizione che nessuna restituzione all'esportazione sia fissata per i prodotti compensatori al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci d'importazione.
Il beneficio del sistema del rimborso può essere accordato solo se, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori,
- le merci d'importazione non sono soggette a una delle imposizioni di cui al primo comma, terzo trattino,
- nessuna restituzione all'esportazione è fissata per i prodotti compensatori.
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