Art. 27

In vigore dal 16 lug 1985
1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o l'abbuono dei dazi all'importazione qualora dimostri, con soddisfazione dell'autorità doganale, che i prodotti compensatori ottenuti da merci di importazione immesse in libera pratica conformemente al sistema del rimborso sono stati: - esportati sotto controllo doganale fuori del territorio doganale della Comunità, - oppure assoggettati, ai fini della loro esportazione successiva, al regime delle zone franche, al regime dei depositi doganali, dell'ammissione temporanea o del perfezionamento attivo - sistema della sospensione - alla procedura del transito comunitario (procedura esterna) o ad uno dei regimi di trasporto internazionale previsti dall', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 222/77, purché il ricorso a questi ultimi regimi sia consentito dalla legislazione comunitaria e siano state inoltre rispettate tutte le condizioni di utilizzazione del regime. È equiparata ad un'esportazione la fornitura di prodotti compensatori a) a persone che possono beneficiare di franchigie risultanti dall'applicazione della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali; b) alle forze armate di un paese terzo di stanza nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83. 2. Il termine entro il quale deve essere depositata la domanda di rimborso è stabilito secondo la procedura dell', paragrafi 2 e 3. 3. L'autorità doganale può autorizzare, qualora le circostanze lo giustifichino, l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori posti in zona franca o assoggettati ad un regime doganale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. In tal caso, fatto salve le disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsati o abbuonati è considerato parte dell'importo del debito doganale. 4. Per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da abbuonare si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell', paragrafo 1, lettera a), primo trattino. TITOLO IV Disposizioni finali
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