Art. 30

In vigore dal 16 lug 1985
1. È istituito un comitato per i regimi doganali economici, qui di seguito chiamato « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
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