Art. 29

1. Gli Stati membri e la Commissione procedono ad uno scambio di dati statistici riguardanti:

In vigore dal 16 lug 1985
a) l'importazione di merci sottoposte al regime di perfezionamento attivo nell'ambito del sistema della sospensione; b) l'importazione di merci sottoposte al regime di perfezionamento attivo nell'ambito del sistema del rimborso; c) l'esportazione di prodotti compensatori e di merci non lavorate nell'ambito del sistema della sospensione; d) l'esportazione di prodotti compensatori nell'ambito del sistema di rimborso; e) i quantitativi di merci d'importazione sottoposte al regime di perfezionamento attivo e immesse in libera pratica senza essere state lavorate o sotto forma di prodotti compensatori nell'ambito del sistema della sospensione. 2. Quando, nell'ambito del perfezionamento attivo di alcuni prodotti, esigenze specifiche lo richiedano, possono essere adottate con la procedura di cui all', paragrafi 2 e 3, disposizioni relative: - alla trasmissione di ulteriori dati a complemento delle informazioni di cui al paragrafo 1, - alla periodicità con cui le informazioni e i dati complementari devono essere trasmessi.
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