Art. 6

In vigore dal 4 ott 1983
1 . Tutti i programmi approvati dalla Commissione vengono riesaminati ogni anno . A tal fine viene consultato il comitato permanente per le strutture della pesca . 2 . Ai fini del riesame di cui al paragrafo 1 , lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione , ogni anno prima del 30 settembre , un documento nel quale è sinteticamente descritto lo stato di avanzamento del programma e sono eventualmente indicate le modifiche necessarie . 3 . La Commissione si pronuncia in merito all ' approvazione di tali modifiche secondo la procedura di cui all ' .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2908:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo