Art. 6
In vigore dal 4 ott 1983
1 . Tutti i programmi approvati dalla Commissione vengono riesaminati ogni anno . A tal fine viene consultato il comitato permanente per le strutture della pesca .
2 . Ai fini del riesame di cui al paragrafo 1 , lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione , ogni anno prima del 30 settembre , un documento nel quale è sinteticamente descritto lo stato di avanzamento del programma e sono eventualmente indicate le modifiche necessarie .
3 . La Commissione si pronuncia in merito all ' approvazione di tali modifiche secondo la procedura di cui all ' .
Storico versioni
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