Art. 1
In vigore dal 4 ott 1983
1 . Per promuovere gli adeguamenti strutturali necessari , nel quadro degli orientamenti della politica comune della pesca , e per creare condizioni tali da consentire l ' attuazione degli obiettivi definiti all ' del regolamento ( CEE ) n . 101/76 , e istituita un ' azione comune avente per scopo la ristrutturazione , l' ammodernamento e lo sviluppo di alcune flotte da pesca , nonchù lo sviluppo dell ' acquicoltura ,
2 . Il complesso delle misure previste dal presente regolamento costituisce un ' azione comune ai sensi dell ' , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .
3 . La Commissione può concedere un contributo all ' azione comune , conformemente al disposto dei titoli III e IV , finanziando tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione orientamento , in appresso denominato « il Fondo » , progetti conformi alle norme del presente regolamento .
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