Art. 3

In vigore dal 4 ott 1983
Per gli investimenti di cui all ' , secondo trattino , lettere a ) e b ) , gli Stati membri , in base ai dati indicati all ' , elaborano programmi la cui esecuzione deve durare almeno quanto durerà l ' azione comune . I programmi devono , fra l ' altro , precisare il metodo , le azioni e gli strumenti da applicare per conseguire , a termine , gli obiettivi seguenti : a ) nel settore della pesca , un equilibrio soddisfacente tra il potenziale di pesca dei mezzi di produzione considerati nei programmi e le risorse marine di cui è prevista la disponibilità durante il periodo di validità di programmi stessi ; b ) nel settore dell ' acquicoltura , una produzione quantitativamente rilevante ed economicamente redditizia di pesci , crostacei e molluschi .
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