Art. 5

In vigore dal 4 ott 1983
1 . Lo Stato membro interessato trasmette i programmi alla Commissione . 2 . La Commissione , tenendo conto delle possibilità di produzione , del fabbisogno dei prodotti in causa , nonchù degli orientamenti elaborotti conformemente agli costituiscano un ambito adeguato per la presentazione di progetti atti a beneficiare dell ' intervento finanziario della Comunità . 3 . Al più tardi entro sei mesi dalla comunicazione dei ogni programma la Commissione si pronuncia in merito alla sua approvazione , secondo la procedura di cui all ' .
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