Art. 4
I programmi devono contenere , quanto meno , i dati seguenti :
In vigore dal 4 ott 1983
A . Per il settore della pesca
1 . Situazione iniziale e tendenze riscontrabili per le varie categorie della flotta peschereccia .
2 . Stima globale del potenziale di pesca delle varie categorie della flotta di cui al punto 1 , in base all ' inventario dei pescherecci in servizio .
3 . Stima dell ' evoluzione del potenziale delle flotta , suddivisa come segue :
- stima del numero dei pescherecci destinati a essere ritirati dal servizio e indicazione della rispettiva capacità di pesca ;
- stima del numero di pescherecci alla cui attività verranno imposte sospensioni temporanee ;
- stima del numero , della stazza e del potenziale di pesca dei pescherecci destinati a entrare in servizio durante il periodo di realizzazione del programma , tenendo conto del numero di pescherecci ordinati da armatori della Comunità nei cantieri dello Stato membro in questione .
B . Per il settore dell ' acquicoltura
1 . Delimitazione della zona interessata dal programma , motivi di tale delimitazione , nonchù ubicazione e descrizione dei punti di sviluppo prioritari .
2 . Situazione iniziale e inventario delle strutture esistenti .
3 . Descrizione sommaria dei metodi di allevamento e , più particolarmente , dei metodi di allevamento intensivo per ciascuna specie interessata .
4 . Stima delle superfici destinate ai nuovi impianti di allevamento estensivo , semintensivo ed intensivo e della loro produzione prevedibile .
C . Per entrambi i settori
1 . Effetti prevedibili del programma :
- sulla situazione economica generale delle regioni interessate ,
- sull 'efficienza economica delle imprese interessate ,
- sulla situazione dell ' occupazione .
2 . Posizione del programme rispetto ad altre eventuali misure intese a promuovere l ' armonico sviluppo dell ' economica generale della zona geografica interessata , ed in particolare indicazione dei suoi rapporti con i programmi di sviluppo regionale .
3 . termine previsto di esecuzione del programma .
4 . disposizioni legislative , regolamentari e amministrative volte a facilitare la ristruttarazione e lo sviluppo della flotta o delle aziende acquicole .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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