Art. 2
Ai sensi del presente regolamento si intende per :
In vigore dal 4 ott 1983
- programma di orientamento pluriennale , in appresso denominato « programma » , un complesso di misure , abbinato a un inventario dei relativi strumenti di attuazione , aventi per obiettivo , in uno Stato membro , la ristrutturazione , l ' ammodernamento e lo sviluppo di alcune flotte da pesca , nonche lo sviluppo dell ' acquicoltura ;
- progetto , qualsiasi progetto d ' investimento materiale pubblico , semipubblico o privato avente interamente o parzialmente per scopo :
a ) l ' acquisto o al costruzione di nuovi pescherecci , nonchù l ' ammodernamento o la riconversione dei pescherecci in servizio ;
b ) la costruzione , l' attrezzatura o l 'ammodernamento di impianti per l' allevamento di pesci , crostacei e molluschi ;
c ) la costruzione , entro una zona di tre miglia dalle linee di base , di strutture artificiali , destinate a facilitare il ripopolamento alieutico di talune zone costiere mediterannee .
TITOLO I
Programmi d ' orientamento pluriennali
Storico versioni
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