Art. 9

In vigore dal 4 ott 1983
1 . Per poter beneficiare di un contributo del Fondo , i progetti di cui all ' , secondo trattino , lettera a ) , debbono riguardare i pescherecci di lunghezza , misurata tra perpendicolari , compresa tra 9 e 33 metri e aventi l ' attrezzatura necessaria per le operazioni di pesca e per la sicurezza dell ' equipaggio . I lavori di ammodernamento o di riconversione dei pescherecci in servizio , di cui all ' , secondo trattino , lettera a ) , devono essere sostanziali , essere effettuati per razionalizzare le operazioni di pesca , per meglio conservare il pescato o per risparmiare l ' energia ed ammontare ad almeno 20 000 ECU per progetto . Il limite di 20 000 ECU è ridotto a 10 000 ECU per i progetti relativi a pescherecci di lunghezza , misurata tra perpendicolari , compresa tra 9 e 12 metri . 2 . Per poter beneficiare del contributo del Fondo , i progetti di aquicoltura di cui all ' , secondo trattino , lettera b ) , devono avere un potenziale sufficiente a garantire un ' attività durevole a fini commerciali . Inoltre i progetti relativi alla conchilicoltura devono essere situati in acque rispondenti a obiettivi di qualità nazionali o comunitari . 3 . Per poter beneficiare del contributo del Fondo , i progetti di strutture artificiali di cui all ' , secondo trattino , lettera c ) , devono riguardare l ' installazione di elementi fissi mobili destinati a delimitare zone protette e a creare il substrato sul quale o intorno al quale potranno svilupparsi popolazioni di pesci , crostacei o molluschi . Questi elementi dovranno essere di un modello approvato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato . Inoltre , nelle zone protette dovrà essere vietata nei prim tre anni qualsiasi attività di pesca , compresa la pesca con attrezzi fissi o la raccolta diretta .
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