Art. 11
In vigore dal 4 ott 1983
1 . Il contributo del Fondo a progetti che rispondano alle condizioni elencate agli è destinato in primo luogo :
a ) per quanto concerne l ' acquisto o la costruzione di nuovi pescherecci , all ' entrata in servizio di pescherecci :
- destinati a sostituire pescherecci aventi più di 12 anni d ' età ;
- destinati alla sostituzione di pescherecci perduti per incidente o naufragio , irrimediabilmente danneggiati , demoliti o ritirati definitivamente dall ' attività di pesca ;
- aventi la propria base in zone costiere in cui la pesca rappresenta un t attività economica tradizionalmente importante , in particolare le regioni menzionate nell ' allegato VII della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976 ;
b ) per quanto concerne l ' ammodernamento dei pescherecci , all ' attuazione di progetti destinati ad incoraggiare l' uso più razionale del carburante o tipi di pesca che permettano risparmi di carburante , all ' attuazione di progetti economicamente e tecnicamente coordinati e all ' attuazione di progetti destinati a migliorare il trattamento delle catture ;
c ) per quanto concerne l' acquicoltura , all ' attuazione di progetti pilota , intesi a promuovere l ' orientamento e lo sviluppo della produzione nel settore interessato ed a facilitare , se del caso , il riorientamento professionale dei pescatori .
2 . Fatto salvo il paragrafo 1 , la Commissione , nel valutare i progetti , tiene conto altresì degli elementi seguenti :
a ) la diversificazione dell ' attività economica mediante la cattura o l ' allevamento di determinate specie di pesci , crostacei o molluschi ;
b ) le condizioni di lavoro e di vita a bordo e , più particolarmente , di sicurezza dei lavoratori interessati ;
c ) l ' adesione del beneficiario ad un ' organizzazione di produttori ;
d ) le esigenze di tutela dell ' ambiente ;
e ) gli interessi dei consumatori .
TITOLO III
Procedura di esame dei progetti
Storico versioni
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