Art. 16
In vigore dal 4 ott 1983
I pescherecci che hanno beneficiato di un contributo del fondo nel quadro di un progetto di cui all ' , secondo trattino , lettera a ) , non possono
i ) essere venduti fuori dalla Comunità ,
ii ) esercitare normalmente l ' attività di pesca a partire da un porto che non sia situato nella Comunità ,
iii ) cessare l ' attività di pesca , salvo forza maggiore ,
per un periodo
- di almeno 10 anni dalla data di entrata in servizio del peschereccio ,
- di almeno 5 anni dalla data in cui sono stati terminati i lavori di ammodernamento o di riconversione .
Storico versioni
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