Art. 16

In vigore dal 4 ott 1983
I pescherecci che hanno beneficiato di un contributo del fondo nel quadro di un progetto di cui all ' , secondo trattino , lettera a ) , non possono i ) essere venduti fuori dalla Comunità , ii ) esercitare normalmente l ' attività di pesca a partire da un porto che non sia situato nella Comunità , iii ) cessare l ' attività di pesca , salvo forza maggiore , per un periodo - di almeno 10 anni dalla data di entrata in servizio del peschereccio , - di almeno 5 anni dalla data in cui sono stati terminati i lavori di ammodernamento o di riconversione .
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