Art. 18
In vigore dal 4 ott 1983
1 . Possono fruire del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni cui incombe , in ultima analisi , l 'onere finanziaro della realizzazione del progetto .
I versamenti effettuati a titolo di contributo del Fondo vengono eseguiti per il tramite di organismi appostitamente designati dallo Stato membro interessato .
2 . Per tutta la durata dell ' intervento del Fondo , l ' autorità o l ' organismo a ciò designato dalla Stato membro interessato trasmette alla Commissione , su richiesta di quest ' ultima , tutti i documenti giustificativi o di altra natura , atti a comprovare l ' osservanza delle condizioni finanziarie o d ' altro genere imposte per ogni progetto .
La Commissione può procedere , se del caso , a controlli in loco .
Dopo aver consultato il comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , la Commissione può decidere , secondo la procedura descritta all ' , di sospendere , di ridurre o di sopprimere il contributo del Fondo nei casi seguenti :
- se il progetto non viene eseguito come previsto , oppure
- se non tutte le condizioni imposte sono soddisfatte , oppure
- se il beneficiario , contrariamente alle indicazioni fornite nella sua domanda trascritta nella decisione d ' intervento , non dà inizio ai lavori entro due anni dalla notifica della decisione stessa o non ha fornito , entro lo stesso termine , garanzie sufficienti quanto all 'esecuzione del progetto .
La Commissione notifica la propria decisione allo Stato membro interessato e al beneficiario .
La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato .
3 . Le somme che restano disponibili in seguito a decisione adottata a norma del paragrafo 2 od a motivo del fatto che il beneficiario rinuncia all l' esecuzione del progetto o riduce l ' entità degli investimenti indicata nella decisione d ' intervento , possono essere utilizzate per finanziare altri progetti .
4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottare secondo la procedura prevista dall ' del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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