Art. 15

In vigore dal 4 ott 1983
1 . Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale , versate in un ' unica soluzione o a rate . 2 . Per ogni progetto , rispetto all ' investimento preso in considerazione per l ' intervento del Fondo : - il contributo del Fondo non può superare il 25 % , - la partecipazione del beneficiario non deve essere inferiore al 50 % . 3 . In deroga del paragrafo 2 : a ) in Groenlandia , in Grecia , in Irlanda , in Irlanda del Nord , nel Mezzogiorno e nei dipartimento francesi d ' oltremare ; - il contributo del Fondo può raggiungere il 50 % , - la partecipazione del beneficiario non deve essere inferiore al 25 % . b ) per i progetti relativi alle operazioni di cui all ' , secondo trattino , lettera c ) , rispetto all ' investimento realizzato : - il contributo del Fondo può raggiungere il 50 % , - la partecipazione del beneficiario non deve essere inferiore al 5 % . 4 . La partecipazione finanziara dello Stato membro interessato non può essere inferiore al 5 % .
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