Art. 15
In vigore dal 4 ott 1983
1 . Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale , versate in un ' unica soluzione o a rate .
2 . Per ogni progetto , rispetto all ' investimento preso in considerazione per l ' intervento del Fondo :
- il contributo del Fondo non può superare il 25 % ,
- la partecipazione del beneficiario non deve essere inferiore al 50 % .
3 . In deroga del paragrafo 2 :
a ) in Groenlandia , in Grecia , in Irlanda , in Irlanda del Nord , nel Mezzogiorno e nei dipartimento francesi d ' oltremare ;
- il contributo del Fondo può raggiungere il 50 % ,
- la partecipazione del beneficiario non deve essere inferiore al 25 % .
b ) per i progetti relativi alle operazioni di cui all ' , secondo trattino , lettera c ) , rispetto all ' investimento realizzato :
- il contributo del Fondo può raggiungere il 50 % ,
- la partecipazione del beneficiario non deve essere inferiore al 5 % .
4 . La partecipazione finanziara dello Stato membro interessato non può essere inferiore al 5 % .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2908:oj#art-15