Art. 12

In vigore dal 4 ott 1983
1 . La domande d ' intervento del Fondo devono essere presentate , tramite lo Stato membro interessato , dopo averne ricevuto parere favorevole . 2 . La Commissione delibera due volte all ' anno sulle domande d ' intervento secondo la procedura prevista all ' , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari . Essa si pronuncia al più tardi il 30 aprile e il 31 ottobre . La prima decisione di ogni anno riguarda le domande presentate fino al 31 ottobre dell ' anno precedente . La seconda decisione riguarda le domande presentate fino al 31 marzo dell ' anno in corso . 3 . La decisione di intervento viene notificata alla Stato membro interessato e ai beneficiari . 4 . I dati che le domande devono contenere e il modo in cui devono essere presentati vengono stabiliti secondo la procedura descritta all ' . 5 . In deroga del paragrafo 2 , nel 1984 la Commissione si pronuncia al più tardi il 15 giugno e il 30 novembre . La prima decisione riguarda le domande presentate fino al 15 gennaio 1984 . La seconda decisione riguarda le domande presentate fino al 31 marzo 1984 .
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