Art. 21

In vigore dal 4 ott 1983
1 . Qualora venga fatto riferimento al presente articolo , il comitato permanente per le strutture della pesca , in appresso denominato « comitato » , è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , per iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . IL comitato esprime il suo parere al riguardo entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia a maggioranza di 45 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all 'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . La Commissione adotta misure che sono di applicazione immediata . Tuttavia , ove non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso , la Commissione può rinviarne l ' applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese .
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