Art. 25
In vigore dal 4 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Lussemburgo , addì 4 ottobre 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
C . SIMITIS
( 1 ) GU n . C 243 del 22 . 9 . 1980 , pag . 5 .
( 2 ) GU n . C 346 del 19 . 12 . 1980 , pag . 112 .
( 3 ) GU n . C 348 del 31 . 12 . 1980 , pag . 18 .
( 4 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 19 .
( 5 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .
( 6 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 87 .
( 7 ) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale .
( 8 ) GU n . L 5 del 7 . 1 . 1983 , pag . 1 .
( 9 ) GU n . L 20 del 25 . 1 . 1978 , pag . 16 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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