Art. 25

In vigore dal 4 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 4 ottobre 1983 . Per il Consiglio Il Presidente C . SIMITIS ( 1 ) GU n . C 243 del 22 . 9 . 1980 , pag . 5 . ( 2 ) GU n . C 346 del 19 . 12 . 1980 , pag . 112 . ( 3 ) GU n . C 348 del 31 . 12 . 1980 , pag . 18 . ( 4 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 19 . ( 5 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 . ( 6 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 87 . ( 7 ) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale . ( 8 ) GU n . L 5 del 7 . 1 . 1983 , pag . 1 . ( 9 ) GU n . L 20 del 25 . 1 . 1978 , pag . 16 .
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