Art. 15
Ammende
In vigore dal 6 feb 1962
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza: a) forniscano indicazioni inesatte o alterate all'atto della domanda di cui all' o della notificazione di cui agli ,
b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell', paragrafi 3 e 5, o dell', o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell', paragrafo 5,
c) presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell' o dell', i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell', paragrafo 3.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza: a) commettano una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del Trattato,
b) non osservino un onere imposto in virtù dell', paragrafo 1.
Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. 3. Sono applicabili le disposizioni dell', paragrafi 3, 4, 5 e 6.
4. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.
5. Le ammende previste al paragrafo 2, lettera a) non possono essere inflitte per comportamenti: a) posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione,
b) anteriori alla notificazione e che restino nei limiti degli accordi, decisioni e pratiche concordate, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purchè la notificazione sia stata fatta nei termini indicati nell', paragrafo 1 e nell', paragrafo 2.
6. Le disposizioni del paragrafo 5 non si applicano dal momento in cui la Commissione ha informato le imprese interessate di ritenere, sulla base di un esame provvisorio, che sussistono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato e che l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 non è giustificata.
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