Art. 5

Notificazione degli accordi, decisioni e pratiche esistenti

In vigore dal 6 feb 1962
1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per i quali gli interessati intendono avvalersi dell'articolo 85, paragrafo 3 devono essere notificati alla Commissione anteriormente al 1º agosto 1962. 2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate che rientrano nelle categorie indicate all', paragrafo 2 ; questi possono essere notificati alla Commissione.
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