Art. 4
Notificazione dei nuovi accordi, decisioni e pratiche
In vigore dal 6 feb 1962
1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, intervenuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali le imprese interessate intendono avvalersi dell'articolo 85, paragrafo 3, devono essere notificati alla Commissione. Fino a quando non siano stati notificati, la dichiarazione di cui all'articolo 85, paragrafo 3 non può essere rilasciata.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate, quando 1) vi partecipano imprese di un solo Stato membro e gli accordi, le decisioni e le pratiche non riguardano l'importazione o l'esportazione tra Stati membri,
2) vi partecipano soltanto due imprese e gli accordi hanno unicamente per effetto: a) di limitare la libertà di formazione dei prezzi o delle condizioni contrattuali di uno dei contraenti nella rivendita di merci che egli acquista dall'altro contraente,
b) di imporre all'acquirente o all'utilizzatore di diritti relativi alla proprietà industriale, e in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi, limitazioni all'esercizio di tali diritti oppure di imporre al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali, limitazioni all'utilizzazione di questi procedimenti o cognizioni,
3) hanno come unico oggetto: a) l'elaborazione o l'applicazione uniforme di norme e tipi,
b) la ricerca in comune di miglioramenti tecnici, se il risultato è accessibile a tutti i partecipanti e può essere utilizzato da ciascuno di essi.
Questi accordi, decisioni e pratiche possono essere notificati alla Commissione.
Storico versioni
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