Art. 1
Disposizione di principio
In vigore dal 6 feb 1962
Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, e lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 86 del Trattato, sono vietati senza che occorra una decisione preventiva in tal senso, fatti salvi gli del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1962:17:oj#art-1