Art. 6

Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3

In vigore dal 6 feb 1962
1. Quando la Commissione rilascia una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, essa indica la data a decorrere dalla quale la dichiarazione prende effetto. Questa data non può essere anteriore a quella della notificazione. 2. La seconda parte del paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all', paragrafo 2 e all', paragrafo 2, nè agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all', paragrafo 1 che siano stati notificati nel termine ivi fissato.
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