Art. 8

Durata della validità e revoca delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3

In vigore dal 6 feb 1962
1. La dichiarazione di cui all'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni ed oneri. 2. La dichiarazione può essere rinnovata su domanda, qualora continuino a sussistere le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato. 3. La Commissione può revocare o modificare la dichiarazione o vietare agli interessati determinati comportamenti: a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della dichiarazione, b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla dichiarazione, c) se la dichiarazione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode, d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato che è stata loro concessa con la dichiarazione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), la dichiarazione può essere revocata anche con effetto retroattivo.
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