Art. 7
Disposizioni particolari per gli accordi, decisioni e pratiche esistenti
In vigore dal 6 feb 1962
1. Se gli accordi, decisioni e pratiche concordate, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e notificati anteriormente al 1º agosto 1962 non rispondono alle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato e se le imprese ed associazioni di imprese interessate vi pongono fine o li modificano in maniera che non cadano più sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 o rispondano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, il divieto stabilito all'articolo 85, paragrafo 1 si applica solo per il periodo fissato dalla Commissione. Una decisione della Commissione presa in applicazione di quanto sopra non può essere opposta alle imprese ed associazioni d'imprese che non abbiano dato il loro accordo espresso alla notificazione.
2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e compresi nelle categorie di cui all', paragrafo 2, se sono stati notificati anteriormente al 1º gennaio 1964.
Storico versioni
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