Art. 12
Inchieste per settore economico
In vigore dal 6 feb 1962
1. Se in un settore economico l'evoluzione degli scambi fra Stati membri, le fluttuazioni di prezzo, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che nel settore economico considerato la concorrenza è ristretta o falsata all'interno del mercato comune, la Commissione può decidere di procedere ad una inchiesta generale e, nel quadro di quest'ultima, richiedere alle imprese di detto settore economico le informazioni necessarie per l'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86 del Trattato e per l'assolvimento dei compiti che le sono affidati.
2. La Commissione può, in particolare, chiedere a tutte le imprese e gruppi di imprese del settore considerato di comunicarle tutti gli accordi, decisioni e pratiche concordate esentati dalla notificazione in virtù dell', paragrafo 2 e dell', paragrafo 2.
3. Quando la Commissione procede alle inchiesta previste dal paragrafo 2, chiede anche alle imprese e ai gruppi di imprese, la cui dimensione fa presumere che occupino una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo, di comunicare gli elementi relativi alla struttura delle imprese ed al loro comportamento, necessari per valutare la loro posizione nei confronti dell'articolo 86 del Trattato.
4. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dell', paragrafi 3, 4, 5 e 6 e degli .
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