Art. 14
Poteri di accertamento della Commissione
In vigore dal 6 feb 1962
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dall'articolo 89 e dalle norme emanate in applicazione dell'articolo 87 del Trattato, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese.
Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri: a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali;
b) prendere copie o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;
c) richiedere spiegazioni orali «in loco»;
d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.
2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonchè la sanzione prevista dall', paragrafo 1, lettera c), per l'ipotesi in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile, prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.
3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall', paragrafo 1, lettera c) e dall', paragrafo 1, lettera d), nonchè il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia avverso la decisione.
4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.
5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.
6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, gli Stati membri, anteriormente al 1º ottobre 1962, e dopo aver consultato la Commissione, prendono le necessarie misure.
Storico versioni
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