Art. 19
Audizione degli interessati e dei terzi
In vigore dal 6 feb 1962
1. Prima di ogni decisione prevista dagli la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa.
2. La Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica o associazione sprovvista di personalità giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.
3. Quando la Commissione intende rilasciare un'attestazione negativa a norma dell' o una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, pubblica il contenuto essenziale della domanda o della notificazione e invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine che essa fissa e che non può essere inferiore a un mese. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
Storico versioni
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