Art. 24
Disposizioni di esecuzione
In vigore dal 6 feb 1962
La Commissione è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande presentate in applicazione degli , e della notificazione prevista agli , nonchè alle audizioni previste all', paragrafi 1 e 2.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1962
Per il Consiglio
Il Presidente
M. COUVE DE MURVILLE
Storico versioni
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