Art. 24

Disposizioni di esecuzione

In vigore dal 6 feb 1962
La Commissione è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande presentate in applicazione degli , e della notificazione prevista agli , nonchè alle audizioni previste all', paragrafi 1 e 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1962 Per il Consiglio Il Presidente M. COUVE DE MURVILLE
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