Art. 22

Disposizioni particolari

In vigore dal 6 feb 1962
1. La Commissione presenta al Consiglio proposte dirette ad assoggettare determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all', paragrafo 2 e all', paragrafo 2, all'obbligo di notificazione previsto dagli . 2. Nel termine di un anno a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio esaminerà, su proposta della Commissione, le disposizioni particolari che potranno essere prese, in deroga alle prescrizioni del regolamento stesso, nei confronti degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all', paragrafo 2 e all', paragrafo 2.
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